Chi dovesse rinvenire i beni sottoriportati potrà contattare l'organizzazione per la custodia momentanea e/o i legittimi proprietari per la restituzione dell'oggetto.
Attualmente nessuna segnalazione.
I legittimi proprietari dei beni sottoriportati potranno contattare l'organizzazione per la restituzione degli oggetti.
Attualmente nessuna segnalazione.
Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 13/05/2019
Modificato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 07/01/2021
Indice
Articolo 1: Oggetto del Regolamento
Articolo 2: Consegna del bene
Articolo 3: Ricevuta di consegna
Articolo 4: Devoluzione dei beni volontaria e d’ufficio
Articolo 5: Registrazione e presa in carico
Articolo 6: Identificazione del titolare
Articolo 7: Spedizione in altri Comuni o Enti
Articolo 8: Oggetti di provenienza sospetta
Articolo 9: Oggetti deperibili
Articolo 10: Pubblicazione del ritrovamento
Articolo 11: Custodia degli oggetti
Articolo 12: Esibizione degli oggetti
Articolo 13: Restituzione al titolare
Articolo 14: Restituzione al ritrovatore
Articolo 15: Ricerca dei proprietari
Articolo 16: Rimborso spese per il deposito e la custodia dell’oggetto smarrito
Articolo 17: Disponibilità del bene non ritirato
Articolo 1: Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina la custodia e la riconsegna dei beni trovati nei Luoghi del Galà e/o dai suoi partecipanti e consegnate alla Associazione di Promozione Sociale i
Frastornati secondo quanto disposto negli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile.
A norma del presente regolamento, i soggetti a ricevere la consegna per conto del Presidente sono Patti Giuseppe, Allegra Giuseppe e Pantano Michele, che possono svolgere tale compito
direttamente o mediante affidamento a soggetti esterni.
I soggetti incaricati dello svolgimento del servizio sono da qui in poi definiti "gestore".
Articolo 2: Consegna del bene
Chiunque trovi un bene del quale ignori il proprietario deve riconsegnarla senza indugio al gestore, indicando le circostanze del ritrovamento.
Il gestore è competente a ricevere la cosa e cura gli adempimenti secondo le modalità del presente regolamento.
Articolo 3: Ricevuta di consegna
Il gestore, al momento della consegna, accerta e registra l'identità del consegnatario.
Di ciò viene rilasciata ricevuta, compilando in duplice copia un modulo.
Contestualmente rende edotto il consegnatario di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
Articolo 4: Devoluzione dei beni volontaria e d’ufficio
Il gestore al momento della consegna del bene interpella il consegnatario sulla possibilità di devolvere il bene in beneficenza, nel caso in cui non sia ritrovato il proprietario; in caso di
risposta positiva, fa sottoscrivere un modulo di cui all’art. 3 una apposita dichiarazione di volontaria devoluzione, scegliendo l’Ente destinatario nell’apposito elenco di cui all’ultimo
comma.
Sono egualmente devoluti d'ufficio in beneficenza gli oggetti usati di modico valore, il cui ritrovamento è stato ad opera di un associato o un collaboratore durante il servizio e dei quali
non risulta reperibile il proprietario.
Presso la sede sociale dell'A.P.S. i Frastornati è tenuto un apposito elenco di Enti morali ai quali devolvere a rotazione, secondo la loro natura, gli oggetti di cui ai precedenti commi.
Articolo 5: Registrazione e presa in carico
Gli oggetti devono essere presi subito in carico in un registro appositamente vidimato e numerato.
Nel registro per ogni bene va indicata:
Un'eventuale stima del bene è fissata a richiesta del consegnatario da un perito in materia.
La spesa per la stima è a carico del consegnatario.
Agli oggetti trovati, o all'involucro che li contiene, è applicato un tagliando con il numero di registrazione e la relativa data.
Tali dati identificano la cosa, insieme alla sua descrizione, in tutti gli atti successivi di pertinenza.
Il registro regola gli oggetti reperiti dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, esaurita la procedura degli stessi, viene riconsegnato al Presidente dell'A.P.S. i Frastornati.
Articolo 6: Identificazione del titolare
Se, per la natura dell’oggetto, è possibile risalire al titolare, costui viene avvertito senza indugio della giacenza del bene.
Diversamente, qualora la cosa smarrita presenti caratteristiche tali da rendere ragionevole il suo possesso da parte di una ristretta cerchia di persone, il gestore provvede alle ricerche del
caso necessarie per individuare il titolare.
Articolo 7: Spedizione in altri Comuni o Enti
Nei limiti consentiti dal Regolamento per l'invio a mezzo del Servizio Postale, gli oggetti trovati sono trasmessi al proprietario, con raccomandata A/R.
Qualora si tratti, invece, di denaro contante, sarà fatta un'assicurata.
I libretti bancari e postali di deposito o qualsivoglia altro documento di credito o debito il quale non riporti le generalità del titolare, sono restituiti ai rispettivi uffici emittenti,
con le stesse modalità di cui sopra.
Articolo 8: Oggetti di provenienza sospetta
Qualora si abbiano ragionevoli dubbi che il bene sia frutto o provento di attività illecite o corpo di reato, il gestore deve, prima di esperire le procedure, comunicare per iscritto l’avvenuto ritrovamento alle competenti autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 9: Oggetti deperibili
Si definiscono tali gli oggetti che non possono essere restituiti integri o nelle condizioni in cui sono stati ritrovati, in quanto, pur se oggetto di custodia, alterano in breve tempo le
proprie qualità strutturali od organiche.
A titolo esemplificativo, beni alimentari e medicinali.
Per tali beni, non viene fatta conservazione ma dopo la consegna vengono immediatamente inoltrati al servizio di smaltimento rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti.
Articolo 10: Pubblicazione del ritrovamento
Giornalmente la lista degli oggetti, con loro descrizione sintetica, viene resa nota per pubblicazione nell'elenco online degli oggetti rinvenuti.
Articolo 11: Custodia degli oggetti
Gli oggetti trovati sono custoditi in un locale del gestore, attiguo alla sede ove viene ricevuto il pubblico, onde permettere una rapida visione dell’oggetto al presunto proprietario.
Gli oggetti di riconosciuto valore sono custoditi in una apposita cassaforte a cura del gestore, che è direttamente responsabile della conservazione.
Articolo 12: Esibizione degli oggetti
Nei giorni e nelle ore specificatamente indicati, chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli oggetti trovati in presenza del gestore.
Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è ammessa la visione anche fuori il normale orario.
Articolo 13: Restituzione al titolare
Gli oggetti trovati vengono restituiti a chi se ne dichiara proprietario, valutata la verosimiglianza della dichiarazione.
Della restituzione viene redatto verbale, secondo un modulo, in duplice copia; se per il bene fu presentata denuncia di furto, in triplice copia.
In questa ultima ipotesi, il ricevente deve presentare la denuncia stessa, da allegare in copia al verbale di restituzione per gli atti d’ufficio.
Il gestore invita il proprietario ad avvisare del ritrovamento l’Autorità alla quale è stato denunciato il furto, inviando copia del modello di cui sopra.
Per quanto riguarda il premio dovuto dal titolare al consegnatario dell’oggetto il gestore non ha altro obbligo che indicare ad entrambi le rispettive generalità.
Qualora l’oggetto da restituire sia un documento di riconoscimento ovvero un titolo autorizzatorio o concessorio per lo svolgimento di una attività, quale carte d’identità, patente di guida,
licenza di commercio, concessione di suolo pubblico, per il quale il titolare dichiari di essere già in possesso del relativo duplicato, l’atto originale deve essere restituito, anziché al
titolare, alla Autorità che ha emesso il documento o il titolo, con l’avvertenza dell’avvenuta consegna del titolo equipollente.
Articolo 14: Restituzione al ritrovatore
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, di cui all’art. 10, senza che si presenti il proprietario, l’oggetto o il suo corrispettivo appartiene a chi lo ha trovato.
Non viene riconsegnato l’oggetto, sul quale il consegnatario ha espresso la volontà di devoluzione di cui all’art. 4.
Il gestore provvede ad avvertire l’interessato, con comunicazione scritta, di presentarsi personalmente o a mezzo di persona munita di delega con firma autenticata, per la restituzione,
riconsegnando la ricevuta di cui all’art. 3.
All'atto della restituzione, l’avente causa firma per ricevuta sul registro di carico di cui all’art. 5, allegando l’eventuale delega, e riceve il verbale di consegna.
Non hanno titolo alla restituzione i soci dell'A.P.S. i Frastornati per le cose trovate nei Luoghi del Galà, nell’adempimento di mansioni loro proprie o di incarico.
Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti di cui all’ultimo capoverso del precedente articolo.
Gli oggetti trovati non possono essere restituiti a minori nè a persone incapaci di intendere e di volere, se non accompagnati da chi ne abbia la legale rappresentanza.
Sono esclusi solo quei beni che costituiscono effetti personali di uso comune.
Articolo 15: Ricerca dei proprietari
Il gestore, per la ricerca degli indirizzi dei soggetti che dai beni reperiti possono essere individuabili, ha diritto ad accedere ad apposito terminale ubicato presso la sede sociale
dell'A.P.S. i Frastornati, tramite l'archivio partecipanti del Gran Galà del Teatro Dialettale "Premio Regionale Città di Castelbuono" e/o eventi correlati.
Ogni notizia così raccolta è strettamente riservata e finalizzata a restituire l’oggetto trovato al legittimo proprietario.
Articolo 16: Rimborso spese per il deposito e la custodia dell’oggetto smarrito
Per il deposito dell’oggetto smarrito è previsto il rimborso costi forfetario relativo ai diritti di custodia, registrazione e restituzione del bene.
Le tariffe sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.
Per il versamento effettuato viene rilasciata all’interessato apposita ricevuta di pagamento.
Gli incassi derivanti dal servizio sono di spettanza del gestore.
E' obbligo del gestore porre in evidenza al pubblico il tariffario esistente.
Articolo 17: Disponibilità del bene non ritirato
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di cui al precedente art. 14, senza che il consegnatario si presenti a ritirare l’oggetto, esso appartiene alla A.P.S. i Frastornati.
Il Presidente delibera con apposito atto sulla destinazione dei beni.